Sì, partecipare ai riti funebri di partenti stretti (entro il secondo grado di parentela) o di unico parente rimasto costituisce causa di effettiva necessità e consente quindi lo spostamento tra regioni e/o comuni diversi dal proprio, come confermato dal Dpcm del 14 gennaio 2021.

Naturalmente la cerimonia deve svolgersi nel rispetto delle misure sanitarie finalizzate al contenimento della pandemia (vedi Sito del Governo - sezione Spostamenti).

Si specifica a questo proposito che – sulla base degli articoli 74 e successivi del Codice Civile – la parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso stipite. Si può inoltre fare una distinzione tra:
- linea retta, ovvero la linea di discendenza diretta, ad esempio quella tra padre e figlio, nonno e nipote;
- linea collaterale, ovvero la linea che unisce persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra, ad esempio fratelli e sorelle, zio e nipote.

I gradi di parentela si conteggiano in base alle persone, escludendo lo stipite. Ciò significa che tra padre e figlio c’è parentela di primo grado, mentre tra nonno e nipote e tra fratelli la parentela è di secondo grado; con gli zii la parentela è di terzo grado, tra cugini di quarto grado.

Riassumendo:

  • È consentita la partecipazione a cerimonie funebri, anche al difuori del proprio comune e/o regione, ai genitori, ai figli, ai nonni, a fratelli e sorelle del defunto.
  • Non è consentita la partecipazione di bisnonni, nipoti e pronipoti e zii.
  • Non è consentita la partecipazione dei cosiddetti soggetti legati da “affinità”, il vincolo che lega una persona ai parenti del proprio coniuge, come suoceri e cognati.
  • Tra i soggetti a cui è consentita la partecipazione vanno invece inclusi il coniuge/convivente del defunto.
  • Si potrebbe inoltre ritenere ammissibile la partecipazione al funerale di parenti di grado superiore al secondo, nel caso i partenti di primo o secondo grado fossero morti.

Si ritiene infine opportuno accennare al caso, di particolare delicatezza, relativo alla partecipazione al funerale di un parente stretto da parte di un minore, che necessita di accompagnamento. In questo caso si potrebbe considerare giustificata la presenza dell’accompagnatore per motivi di salute (anziché di necessità). L’accompagnatore sarebbe infatti chiamato a tutelare il benessere psicologico del minore. In questo caso si ritiene che tale circostanza vada fatta certificare dal medico di famiglia.